La concessione dei riconoscimenti D.O.P. e I.G.P. è soggetta ad una lunga e complessa istruttoria che inizia “dal basso”, con la costituzione della associazione dei produttori interessati e la preparazione della documentazione idonea a presentare la domanda di registrazione del prodotto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
La domanda deve essere corredata da:
– elementi chiari di identificazione del prodotto ( denominazione, caratteristiche obiettive );
– dettagliato disciplinare di elaborazione del prodotto conforme ad usi leali e costanti consolidati nel tempo;
– zona di produzione;
– documentazione dell’origine storica del prodotto nella zona proposta ( la “tradizione” deve risalire ad almeno 25 anni );
– ente incaricato della certificazione ( scelto fra quelli autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ).
Il Ministero, verificata la conformità della documentazione ai requisiti stabiliti dall’Unione Europea, compie una ulteriore verifica con la Regione e la Camera di Commercio territorialmente interessate, e poi pubblica la proposta di disciplinare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana attendendo 30 giorni per raccogliere eventuali opposizioni.
Terminata senza intralci questa fase, la domanda viene trasmessa all’Unione Europea che la esamina a propria volta e, ove conforme al Regolamento, la pubblica sulla Gazzetta Ufficiale europea. In questo caso l’attesa di eventuali opposizioni dura sei mesi, oltre i quali viene finalmente concessa la registrazione, che è formalizzata con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Da questo momento il prodotto potrà fregiarsi del marchio D.O.P. o I.G.P., si costituisce e diviene operativo il Consorzio di Tutela del prodotto, organo di rappresentanza dei produttori, e si attiva, a cura dell’ente terzo dichiarato all’atto della domanda di registrazione, il sistema di certificazione del prodotto.